Detrazione spese sanitarie

L’articolo 1 del DM 01.09.2016 ha previsto che anche gli psicologi iscritti all’Albo, secondo quanto stabilito dalla Legge 56/1989, dovranno effettuare la trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, ad integrazione di quanto previsto dal precedente DM n.175/2014.
È possibile opporsi alla trasmissione dei dati in due modi:

  1. Manifestando verbalmente la propria intenzione, prima dell’emissione della fattura,allo psicologo che provvederà ad annotare tale volontà sulla fattura stessa. La fattura con l’annotazione potrà essere successivamente utilizzata per la detrazione delle spese sanitarie.
  2. Comunicando direttamente con l’Agenzia delle Entrate, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, telefonando al Centro di assistenza o presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate consegnando l’apposito modello di richiesta di opposizione, reperibile qui.

Nel caso in cui non ci si opponga, i dati fiscali saranno trasmessi e confluiranno nel mod. 730 precompilato, risultando accessibili anche da parte delle persone alle quali il cliente è fiscalmente a carico (es: coniuge, genitori).